Legge di stabilità 2012: la cosiddetta “Decertificazione”
Dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le norme che vietano alle Amministrazioni Pubbliche di emettere certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a Gestori di pubblico servizio: certificati e atti di notorietà sono sostituiti dalle rispettive dichiarazioni sostitutive.
Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti restano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e debbono recare in calce a pena di nullità, la dicitura che esclude espressamente la validità del certificato stesso nei confronti delle altre P.A. come indicato dalla normativa:
Il presente certificato è valido solo tra privati”
Pertanto le novità introdotte dall’art. 1 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), le quali hanno comportato una modifica del D.P.R. n. 445/2000, possono essere così riassunte:
Restano naturalmente esclusi da tali misure i certificati medici, sanitari e gli altri certificati di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.
Conferme dati
Le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di pubblici servizi tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 della Legge, possono trasmetterne richiesta all’Azienda Ospedaliera di Cosenza tramite PEC in interoperabilità ai seguenti Uffici in base alla area di afferenza delle autocertificazioni e dati da verificare:
Pertanto, si rimanda all’indirizzo della posta elettronica certificata istituzionale dell’Azienda Ospedalieradi Cosenza: aziendaospedalieracosenza@pec.aocs.it.