Dichiarazioni Sostitutive e Acquisizione Dati

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  • Ultima modifica: 30 Giugno 2020

     

    Adempimenti Legge 183/2011 art. 15

    Legge di stabilità 2012: la cosiddetta “Decertificazione”

    Dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le norme che vietano alle Amministrazioni Pubbliche di emettere certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a Gestori di pubblico servizio: certificati e atti di notorietà sono sostituiti dalle rispettive dichiarazioni sostitutive.

    Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti restano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e debbono recare in calce a pena di nullità, la dicitura che esclude espressamente la validità del certificato stesso nei confronti delle altre P.A. come indicato dalla normativa:

    Il presente certificato è valido solo tra privati”

    Pertanto le novità introdotte dall’art. 1 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), le quali hanno comportato una modifica del D.P.R. n. 445/2000, possono essere così riassunte:

    • scompare il certificato nei rapporti dei cittadini con la P.A. ed i gestori dei pubblici servizi
    • il certificato sopravvive solo nei rapporti degli utenti con i privati
    • le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

    Restano naturalmente esclusi da tali misure i certificati medici, sanitari e gli altri certificati di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.

    Conferme dati

    Le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di pubblici servizi tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 della Legge, possono trasmetterne richiesta all’Azienda Ospedaliera di Cosenza tramite PEC in interoperabilità ai seguenti Uffici in base alla area di afferenza delle autocertificazioni e dati da verificare:

    • UOC GESTIONE TECNICO-PATRIMONIALE : 0984.681669
    • UOC AFFARI GENERALI E ASSICURATIVI : 0984.681620
    • UOC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE: 0984.681638 - 0984681631
    • UOC INGEGNERIA CLINICA: 0984.681081
    • UOC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO UNICO: 0984.681048
    • UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE: 0984.681930
    • UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Dl GESTIONE E SISTEMI INFORMATICI : 0984:681956
    • UOSD SERVIZI INFORMATICI, FONIA E DATI: 0984.681661
    • UOC GESTIONE PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTION LOGISTICA: 0984.681667
    • UOS UFFICIO LEGALE:0984.681921

    Pertanto, si rimanda all’indirizzo della posta elettronica certificata istituzionale dell’Azienda Ospedalieradi Cosenza: aziendaospedalieracosenza@pec.aocs.it.